L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara tratta questo delicato settore inerente la disciplina dei rapporti tra coniugi, tra conviventi, tra genitori e figli, oltre alla tutela dei minori con particolare attenzione e sensibilità, assistendo i clienti sia in fase di separazione, che di divorzio, che di modifica delle condizioni di separazione/divorzio (vedi anche Opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa coniugale).
La separazione dei coniugi consiste nella interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale e non fa venir meno il vincolo matrimoniale. Essa determina la cessazione per entrambi i coniugi dell’obbligo di assistenza relativamente a quelle forme che presuppongono la convivenza. Non cessa l’obbligo di collaborazione specie riguardo ai figli. La legge disciplina principalmente la separazione legale, quella sanzionata da un provvedimento giurisdizionale; non determina invece conseguenze giuridiche la separazione di fatto, che consiste nella interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale, ma attuata sulla base di un mero accordo informale tra i coniugi o sul rifiuto di uno di essi di proseguire la vita in comune.
Il diritto civile disciplina due forme di separazione: la separazione consensuale presuppone un accordo dei coniugi; la separazione giudiziale presuppone una situazione di conflitto tra i coniugi che, non avendo raggiunto un accordo, si rivolgono al giudice.
Il divorzio determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano) e così restituisce ai coniugi la libertà di stato, consentendo loro di risposarsi. Causa essenziale del divorzio è quindi la disgregazione definitiva della comunione tra i coniugi. A seguito del divorzio vengono meno tutti i doveri coniugali e la moglie perde il cognome del marito. In taluni casi può essere prevista la corresponsione a favore di un coniuge di un assegno periodico. Dopo il divorzio non vengono meno i doveri di ciascun genitore nei confronti dei figli.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, i coniugi possono decidere di separarsi, sciogliere il loro vincolo matrimoniale o modificare le condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Non si può ricorrere a questa procedura in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (art. 12 d.l. n. 132/2014).
L’Avvocato Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara presta consulenza nei casi di separazione o divorzio cercando soluzioni finalizzate a evitare il più possibile problemi e disagi per i componenti del nucleo familiare.
L’Avv. Aliprandi è iscritto nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato in materia civile istituito presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ferrara.
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