La funzione principale del risarcimento del danno è la reintegrazione del pregiudizio conseguente all’inadempimento contrattuale o ad un fatto illecito.
Il danno patrimoniale è il danno che determina, direttamente o indirettamente, un pregiudizio patrimoniale al danneggiato. Ad esempio danneggiamento della propria vettura ad opera di un terzo.
La legge distingue tra risarcimento del danno patrimoniale:
- In forma specifica, consistente nella riproduzione di una situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe sussistita se non fosse intervenuto il fatto produttivo dell’obbligazione risarcitoria;
- Per equivalente, comportante il pagamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno.
Ad esempio se Tizio uccide colposamente Caio, i famigliari di quest’ultimo possono chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali causati dalla perdita del mantenimento che essi ricevano dal defunto.
Il codice civile prevede la reintegrazione in forma specifica solo in materia di responsabilità civile, ma dottrina e giurisprudenza non hanno difficoltà ad estenderne l’applicazione al danno derivante dall’inadempimento contrattuale.
Il danno non patrimoniale è il danno arrecato direttamente alla persona del danneggiato, senza colpire, né direttamente, né indirettamente il suo patrimonio. Si pensi alle sofferenze psicologiche determinate da una lunga degenza in ospedale conseguente ad un incidente automobilistico. Il danno non patrimoniale può essere risarcito solo nei casi espressamente previsti dalla legge e cioè quando il fatto illecito che lo ha provocato è considerato dalla legge come reato. Ad esempio Tizio uccide colposamente Caio e i familiari di Caio possono chiedere il risarcimento dei danni consistenti nelle sofferenze e nel dolore a loro provocati dalla morte di Caio.
La giurisprudenza ha stabilito inoltre che la lesione dei diritti fondamentali della persona è risarcibile per il fatto in sé della lesione, indipendentemente dalle eventuali conseguenze patrimoniali (il danno biologico). Ad esempio la giurisprudenza ha ritenuto esistere un danno alla salute nella riduzione della capacità di relazionarsi con altri individui a colui che dopo un incidente sia rimasto sordo o cieco.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara assiste i clienti che desiderano ottenere un congruo risarcimento per un danno subito. Si attiva immediatamente per stabilire l’entità del danno, le circostanze che hanno determinato la pratica dannosa e la reale natura del risarcimento da percepire.
Nell’ambito della normale attività di impresa la consulenza di un legale può risolvere all’imprenditore molti problemi in tema di risarcimento del danno: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, ad esempio a seguito di sinistri stradali, infortuni, per fatto illecito o per responsabilità professionale.
L’Avv. Aliprandi è convenzionato con CNA Ferrara.