L’articolo del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche) che disciplina la guida in stato di ebbrezza è il 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool), il quale prevede sanzioni differenti a seconda del tasso alcolemico che viene riscontrato al soggetto fermato. Si possono distinguere tre ipotesi:
1) LIEVE, non sanzionabile dal punto di vista penale e soggetta esclusivamente a sanzioni amministrative (sospensione patente e sanzione amministrativa). Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico accertato superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). Sanzione pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
2) MEDIA, reato penale e sanzioni amministrative. Guida in stato di ebbrezza: accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
3) GRAVE, reato penale e sanzioni amministrative. Guida in stato di ebbrezza: accertamento dell’ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Sanzione penale dell’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e’ raddoppiata. La patente di guida e’ sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.
L’art. 186 del Codice della Strada prevede la possibilità di sostituzione della pena detentiva (arresto) e pena pecuniaria (la somma da versare per l’infrazione commessa) con il lavoro di pubblica utilità.
Ulteriori eventualità:
1) Qualora il reato sia stato commesso dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00, l’ammenda prevista dal comma 2 dell’articolo 186 del Codice della Strada è aumentata da un terzo alla metà;
2) Al momento dell’accertamento le Forze dell’Ordine che effettuano il verbale ritirano sempre temporaneamente la patente;
3) Se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e’ sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida;
4) E’ assolutamente importante sottolineare che quando una persona viene fermata dall’autorità e decide di opporsi all’accertamento con l’etilometro per la verifica dell’ebbrezza, è automaticamente prevista dalla legge la punizione con le stesse sanzioni penali previste per l’ipotesi grave (ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno), oltre alla sospensione della patente da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo se di proprietà del trasgressore. Ne consegue che non è assolutamente opportuno opporsi al controllo con l’etilometro per la verifica dello stato di ebbrezza perché in caso contrario si rischia la condanna penale per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (sanzione penale e sospensione della patente);
5) Nel caso in cui si procura un incidente in stato di ebbrezza da alcool con ferimento o addirittura morte di terze persone, le pene previste per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose sono aumentate (artt. 589 e 590 c.p.) e seguirà sempre la sospensione della patente, la confisca del veicolo e il controllo del tasso di alcool nel sangue in strutture sanitarie.
Concludendo, se una persona viene fermata alla guida del veicolo in stato di ebbrezza da alcool le conseguenze saranno:
1) sospensione della patente in via cautelare da parte del Prefetto;
2) sospensione definitiva della patente in seguito al processo penale quando, in caso di mancata assoluzione, è prevista la condanna alla pena dell’ammenda e dell’arresto, ovvero nei casi previsti sostituiti dai lavori pubblica utilità.
Il procedimento penale instauratosi nel caso di guida in stato di ebbrezza da alcool si articola in diverse fasi.
Inizialmente, una volta accertato lo stato di ebbrezza in seguito a controlli effettuati da Polizia Stradale, Polizia Municipale, Carabinieri, il verbale viene trasmesso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo ove è stata commesso il fatto.
È consigliabile in ogni caso farsi assistere da un difensore e contattare immediatamente il proprio avvocato che portrà fornire assistenza alla parte.
In seguito il P.M. ha la possibilità di esercitare l’azione penale richiedendo al Giudice per le indagini preliminari (GIP) l’emissione di un decreto penale di condanna oppure notificando la citazione a giudizio immediato se autorizzato dal GIP.
In caso di decreto penale di condanna è possibile fare opposizione entro 15 giorni dalla notifica, trasformando così il procedimento per decreto in procedimento ordinario penale.
In caso di citazione invece avrà inizio il processo alla data indicata nella citazione notificata preliminarmente alla parte.