A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con legge 162/2014, i coniugi possono decidere di separarsi, sciogliere il loro vincolo matrimoniale o modificare le condizioni di separazione o di divorzio attraverso una convenzione di negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
Occorre aver contratto un matrimonio valido in caso di richiesta di separazione personale, e che siano trascorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale in caso di richiesta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi a un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per gli adempimenti previsti.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo e quindi arrivino ad una soluzione consensuale.
Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara offre un servizio di consulenza legale su questo argomento, sulla base di una consolidata esperienza in questo tipo di procedura.