Che cosa è il pignoramento presso terzi?
Si tratta di una forma di espropriazione forzata che viene ad incidere su beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi o su crediti dei debitore verso i terzi. Si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore. A tale esecuzione, pertanto, partecipa oltre al creditore e al debitore anche il terzo, come soggetto solo a fini processuali. Ad esempio il creditore può richiedere una parte dello stipendio del debitore direttamente al datore del lavoro o all’ente previdenziale quando si tratta di pensione.
A cosa serve?
Il pignoramento presso terzi ha lo scopo di impedire al terzo di pagare il debitore o di consegnargli la cosa e di accertare la sussistenza del credito.
Che cosa contiene?
- L’ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede i beni assoggettati all’espropriazione ed i frutti di essi;
- L’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
- L’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
- La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
- La citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. (dichiarazione di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna al debitore esecutato) al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.
Quale è il Tribunale competente ?
Per i procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014 si applica una nuova norma (art. 26 bis c.p.c.) che ha modificato i criteri di radicamento della competenza territoriale per l’espropriazione di crediti
Se debitore è una pubblica amministrazione individuata ai sensi dell’art. 413 c.p.c., la competenza del giudice dell’esecuzione si radica nel luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo, fatte salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Se debitore è un soggetto diverso dalla pubblica amministrazione, la competenza del giudice dell’esecuzione si basa sul luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
L’avvocato Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara offre assistenza e consulenza in materia di recupero crediti a Ferrara, Bologna e Rovigo vedi voce “Servizio recupero crediti a Ferrara, Bologna e Rovigo“.