Domanda: è opponibile ai terzi acquirenti l’immobile assegnato alla moglie separata in sede di separazione?
Per quando riguarda il diritto di abitazione della casa familiare, il legislatore riconosce al coniuge/genitore collocatario o affidatario dei figli il diritto di continuare ad abitare la casa familiare assieme alla prole ed il relativo provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti in data successiva al provvedimento di assegnazione (Cass, S.U., n. 11096/2002). Pertanto, con la trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale il diritto di abitazione in favore del coniuge rimane efficace anche ove il titolare del bene immobile (ad esempio l’altro coniuge) alieni l’abitazione oppure l’immobile venga acquistato da terzi a seguito di pignoramento immobiliare o altri eventi pregiudizievoli. Quando il provvedimento di assegnazione della casa coniugale viene trascritto (oggi è possibile la trascrizione anche a seguito di separazione o divorzio con negoziazione assistita), esso conserva la sua efficacia sino alla permanenza delle condizioni della sua emissione, ossia, nella maggior parte dei casi, sino al momento in cui i figli non diventino maggiorenni ed autosufficienti.
Ai sensi dell’art. 6, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 74 del 1987), il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente) affidatario di figli minori (o maggiorenni non autosufficienti) è opponibile – nei limiti del novennio, ove non trascritto – anche al terzo acquirente dell’immobile, ma solo finché perdura l’efficacia della pronuncia giudiziale, sicché il venire meno del diritto di godimento del bene (nella specie, perché la prole è divenuta maggiorenne ed economicamente autosufficiente) legittima il terzo acquirente dell’immobile, divenutone proprietario, a proporre un’ordinaria azione di accertamento al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna degli occupanti al pagamento della relativa indennità di occupazione illegittima, con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di accertamento (Cassazione civile, sez. I, 22/07/2015, n. 15367).
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.