Sono vicinali pubbliche le vie di proprietà privata soggette a pubblico transito. Sussiste quest’ultimo requisito ogni qual volta la strada vicinale può essere percorsa indistintamente da tutti i cittadini per una molteplicità di usi e con una pluralità di mezzi, mentre è irrilevante che la stessa si presenti disagevole in alcuni tratti e poco frequentata nel complesso. L’uso pubblico, assimilabile a una servitù collettiva, legittima i comuni a introdurre alcune limitazioni al traffico, ad esempio vietando l’uso di alcuni mezzi (specie di quelli molto impattanti) in modo continuativo o in particolari periodi, come per il resto della viabilità comunale. L’apposizione di limiti e divieti non fa venire meno la caratteristica del pubblico transito.
In materia di strade vicinali, gli elenchi stradali hanno natura meramente ricognitiva, sicché il fatto che una strada non vi sia inserita non preclude all’amministrazione di inserirla nella cartografia del Regolamento Urbanistico Edilizio come strada vicinale ad uso pubblico, specie se è acclarata l’utilizzazione della stessa da parte della collettività e la manutenzione a carico del Comune.
La destinazione di strade vicinali ad uso pubblico necessariamente comporta il loro coinvolgimento in un transito generalizzato con la conseguenza che, a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai sensi dell’art. 825 c.c., un diritto reale di transito, cui segue un correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa.
L’art. 3 del Decreto Legge Luogotenziale 1 settembre 1918 , n. 1446 stabilisce quanto segue “Il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade….”. Tale decreto è stato abrogato a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall’articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200 ma successivamente l’efficacia del suddetto decreto è stata ripristinata dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 179.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.