L’art. 652 c.p.p. dispone quanto segue: “1. La sentenza penale irrevocabile [648] di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [530] ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima [50-54 c.p.], nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell’interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75, comma 2 [404] (1).
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell’articolo 442 [247 trans.], se la parte civile ha accettato il rito abbreviato [441]”.
Nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione, il conseguente giudizio civile, fatta eccezione per i casi in cui il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima, non patisce alcun tipo di condizionamento e si estende pertanto all’intera pretesa risarcitoria, sia in ordine al fondamento della stessa che all’eventuale determinazione dell’ammontare del danno (Cassazione penale, sez. III, 04/12/2013, n. 5460).
La sentenza di assoluzione irrevocabile, anche se pronunziata ai sensi dell’art. 530, comma 2, come ritenuto in giurisprudenza, fa stato, con efficacia di giudicato, esclusivamente con riferimento all’accertamento dell’insussistenza del fatto, dell’assenza di collegamento causale tra la condotta del condannato e il fatto medesimo, oppure della sussistenza di cause scriminanti, sicché ogni altro aspetto o statuizione della sentenza medesima non spiega efficacia di giudicato in altri processi.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.