L’ art. 29 della Costituzione stabilisce al 1° comma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. L’art. 30 c. 1 della Costituzione specifica altresì che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
La Legge 28 marzo 2001 n. 149 art. 1 c. 1 ribadisce che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
I principi di cui sopra vengono ribaditi anche nella Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989) in diversi articoli:
- Art. 3: “1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle Autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo”;
- Art. 9 c. 1-3:“1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”;
- Art. 18 c.1: “Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse preminente del fanciullo”.
L’art. 330 c.c. – Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli – enuncia quanto segue: “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.
In presenza di gravi motivi, l’autorità giudiziaria, nel pronunciarsi sulla decadenza della responsabilità genitoriale, può ordinare l’allontanamento del minore dalla residenza familiare, ovvero l’allontanamento del genitore che maltratta o abusa del minore.
L’allontanamento del minore, peraltro, deve considerarsi, anche nei casi più gravi, come misura di carattere eccezionale, a cui ricorrere solo quando all’interno del nucleo familiare non vi siano altri soggetti idonei a garantire la tutela del minore.
A maggior tutela del minore la legge 28 marzo 2001 n. 149 all’art. 3 c. 1 e 2 prevede quanto segue: “1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico”.
L’80% dei casi di allontanamento giudiziario del minore dalla propria famiglia viene giustificato dall’’“inidoneità genitoriale“, spesso dovuta a problemi di natura economica o abitativa. Si tratta di una motivazione vaga che ha aperto le porte a innumerevoli abusi.
Per tutelarsi dagli abusi del servizio sociale è necessario attivarsi subito, non appena la disposizione di allontanamento giudiziario viene posta in essere.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara effettua ricorsi presso il Tribunale per i Minorenni al fine di tutelare complesse questioni familiari inerenti alla potestà genitoriale e all’affido dei figli minori di età.
Il Tribunale per i Minorenni si trova a Bologna in via del Pratello 36.