Il codice civile definisce la prescrizione come una causa di estinzione del diritto soggettivo a seguito dell’inerzia o del non uso da parte del titolare di esso protrattosi per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di risarcimento del danno il termine di prescrizione non inizia a decorrere “dal momento in cui si è verificato il fatto non conforme al diritto, ma da quello in cui potevasi agire per rimuoverlo ed in cui il danno si è concretamente prodotto“.
In altri termini, il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione “coincide con quello in cui sorge la possibilità di fare valere in giudizio il diritto offeso, cioè a dire dal momento in cui sia possibile promuovere l’azione“. Tale possibilità, “che può mancare al sorgere del fatto generatore del danno, se gli effetti lesivi sono ritardati o comunque tardano a manifestarsi, si ha invece allorché i danni siano oggettivamente percettibili e controllabili. In quel momento il danno si appalesa nelle sue forme concrete, mettendo in luce la lesione del diritto ” (cfr. in tal senso Cass. 30 marzo 2011, n. 7272, Cass. 15 luglio 2009, n. 16463, Cass. 27 luglio 2007, n. 16658, Cass. 8 maggio 2006, n. 10493, Cass. 5 luglio 2004, n. 12287, Cass. 21 febbraio 2003, n. 2645).
Gli investitori hanno avuto la consapevolezza di aver subito un danno patrimoniale, costituito dalla perdita del capitale investito nel titolo emesso dallo Stato argentino, nel dicembre 2001, allorché l’Argentina dichiarò pubblicamente il proprio default e quindi di essere nell’impossibilità di onorare i propri debiti. E’ tale momento, dunque, allorchè il danno divenne oggettivamente percepibile, che rappresenta la data di decorrenza iniziale del termine decennale di prescrizione.