Che cosa è la mora?
La parola latina “mora” significa indugio, ritardo. La mora del del debitore è la situazione giuridica che può determinarsi quando il debitore non esegue la prestazione nel termine stabilito per l’adempimento. Dalla mora del debitore derivano conseguenze giuridiche a carico del debitore stesso e vantaggiose per il creditore solo se il ritardo del debitore è ingiustificato.
Che cosa è la costituzione in mora?
Come regola, gli effetti della mora non si producono automaticamente a vantaggio del creditore per il fatto puro e semplice del ritardo, ma solo se il creditore stesso prende un’iniziativa. La costituzione in mora consiste nell’intimazione o richiesta di adempimento, rivolta per iscritto dal creditore al debitore ritardatario. L’unico requisito formale prescritto dal codice civile per la costituzione in mora del debitore è la richiesta scritta di adempimento. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l’inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta.
Quale è l’ambito applicativo della costituzione in mora?
Il debitore può essere costituito in mora solo relativamente ai crediti dovuti ed esigibili (ovvero attuali), ossia che non sono sottoposti a condizione o termine.
In quali casi non occorre la costituzione in mora?
- Quando il debito deriva da fatto illecito;
- Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione
- Quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Quali sono gli altri effetti della costituzione in mora?
- Il primo effetto opera nei riguardi delle sole obbligazioni pecuniarie e consiste nel maturare degli interessi moratori. Quando il debitore pagherà, dovrà pagare, oltre alla somma capitale, anche gli interessi sulla somma stessa, calcolati dal giorno della mora fino al giorno del pagamento;
- Il secondo effetto della mora è lo spostamento sul debitore del rischio di impossibilità della prestazione a lui non imputabile.
L’ Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara fornisce un servizio di recupero crediti (vedi Servizio di recupero crediti a Ferrara, Bologna e Rovigo). A riguardo è importante ribadire che ogni azione giudiziaria è preceduta da un atto stragiudiziale, nei confronti del debitore, detto intimazione ad adempiere o costituzione in mora, che si sostanzia in un invito, fatto per iscritto al debitore, di adempiere all’obbligazione dovuta.