Possono essere modificati i provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi?
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione dei mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento (Art. 710 c.p.c.).
Possono essere modificate le condizioni di divorzio?
Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere (art. 9 c.1, l. n. 898/1970).
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione o sul divorzio, le parti possono sempre chiedere al Tribunale la modifica dei provvedimenti che le riguardino nonché di quelli relativi ai figli. Il motivo è che i provvedimenti in questione sono modificabili deducendo la sopravvenienza di nuove circostanze ovvero al verificarsi di eventi sopravvenuti prima non conosciuti.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara si occupa di diritto di famiglia, separazioni e divorzi con particolare attenzione alla tutela dei minori. La prima consulenza legale è gratuita.