Riguardo al mantenimento dei figli c’è differenza tra i figli nati all’interno del matrimonio e quelli nati fuori dal matrimonio?
Il codice civile del 1942 assegnava alla filiazione legittima (nata, cioè, all’interno del matrimonio) una situazione di assoluta preminenza in termini di tutela giuridica rispetto alla filiazione illegittima, detta anche “naturale” (nata fuori dal matrimonio).
Con la legge n. 151/1975 ai figli nati fuori dal matrimonio veniva garantita una dignità giuridica pressoché pari a quella dei figli nati in costanza di matrimonio.
La legge n. 54/2006, nel dettare le norme in tema di affidamento condiviso, aveva unificato le regole sostanziali applicabili a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, che diventavano le medesime, sia nel rapporto genitori – figli legittimi, che nel rapporto genitori – figli naturali.
La legge n. 219/2012 ha sancito la totale equiparazione, agli effetti giuridici, tra figli legittimi e figli naturali;
In cosa consiste il dovere e diritto dei genitori di mantenere i figli?
L’art. 30 cost. c. 1 afferma che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Tale dovere deve essere adempiuto da ciascun genitore in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le rispettive capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 316 bis c.1 c.c.). Anche a seguito di separazione, divorzio o cessazione della convivenza ciascun genitore deve continuare a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito. Sul punto l’art. 337 ter c. 4 c.c. specifica quanto segue:
“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
Quali sono le spese ordinarie?
Le “spese ordinarie” sono quelle spese e che sono destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze quotidiane dei figli e che sono comprese nell’assegno erogato per il mantenimento;
Quali sono le spese straordinarie?
Le “spese straordinarie” sono quelle spese che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato, anche, il contesto socio economico in cui gli stessi sono inseriti (ad esempio interventi chirurgici o fisioterapia, spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino ecc.);
Quali caratteristiche hanno le spese straordinarie?
Le spese straordinarie sono caratterizzate dai seguenti criteri:
- temporale: spese dipendenti da eventi imprevedibili, o da situazioni, scelte o fatti di carattere eccezionale ovvero spese periodiche, ma non fisse;
- quantitativo: gravosità della spesa stessa;
- funzionale: spese necessarie o utili, perché mirano a realizzare interessi primari o comunque rilevanti della persona, fatta esclusione per quelle meramente voluttuarie;
Come si suddividono le spese straordinarie?
Le spese straordinarie, individuate secondo i predetti criteri, si possono poi distinguere in spese che non richiedono il preventivo accordo e quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori;
Per quale motivo?
Da diverse sentenze della Corte di Cassazione si desume che, in alcuni casi, è necessario che le spese straordinarie siano concordate tra i genitori e, in altri casi, no. Ecco due esempi di massime della Cassazione:
- In tema di affido condiviso, la previsione dell’obbligo di provvedere alle spese necessarie per certi bisogni, non determinati né preventivamente determinabili sotto il profilo quantitativo, non può assumere altro significato che quello di un rinvio della relativa quantificazioni alla concorde determinazione di assicurare la soddisfazione di tali necessità e all’individuazione delle risorse da destinarvi, conformemente alle finalità educative perseguite; è solo in questo modo, infatti, che può essere assicurata quell’effettiva compartecipazione alle scelte riguardanti la crescita e la formazione del figlio in cui si sostanzia la c.d. bigenitorialità (Cass., sez. I., 20 giugno 2012, n. 10174);
- Non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell’ipotesi di decisioni di maggior interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro genitore in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che se non adempiuto comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2016, n. 2127).
Esiste qualche esempio concreto?
Il protocollo di intesa per le spese straordinarie del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017 fornisce la seguente ripartizione:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione; 2) farmaci e presidi prescritti dal medico curante; 3) cure dentistiche nel limite di Euro 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori; 4) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; 5) ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche che superino il costo di Euro 500,00 annui e ortodontiche; 2) cure termali e fisioterapiche; 3) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato; 4) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: : 1) rette della scuola d’infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; 2) libri di testo richiesti dalla scuola; 3) gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) rette dell’asilo nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; 2) corsi di specializzazione; 3) gite scolastiche con pernottamento; 4) corsi di recupero e lezioni private; 5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) un’attività sportiva e pertinente attrezzatura;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), richreative e ludiche e pertinenti attrezzature; 2) viaggi e vacanze; 3) spese di custodia, baby sitter.
Come vengono ripartite le spese straordinarie?
Di solito le spese straordinarie vengono ripartite tra i genitori con un contributo pro quota pari al 50%
L’Avv. Daniele Aliprandi è a disposizione a Ferrara per servizi di consulenza e assistenza legale in materia di diritto di famiglia.