Che cosa è l’assegno divorzile?
L’assegno divorzile è disciplinato dalla legge sul divorzio che, all’art. 5 comma 6, enuncia quanto segue: “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive“.
Quale è il fondamento del diritto all’assegno di divorzio?
Il diritto all’assegno di divorzio (e alla determinazione e prestazione di tale assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di solidarietà economica, con finalità esclusivamente assistenziali, in favore dell’ex coniuge economicamente più debole. Di conseguenza non sussiste il diritto all’assegno di divorzio in presenza di “mezzi adeguati” dell’ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità di procurarseli.
Quale è il parametro di riferimento al quale rapportare l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi del richiedente?
In passato il parametro di riferimento, al quale rapportare l’adeguatezza – inadeguatezza dei mezzi del richiedente, è stato costantemente individuato dalla Corte Costituzionale nel tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio (vedi Sentenza delle S.U. n. 11490 del 1990, pag. 24).
Attualmente la Corte Costituzionale ritiene che il parametro di riferimento, cui rapportare il giudizio sull’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla possibilità-impossibilità per ragioni oggettive dello stesso di procurarseli, vada individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto (vedi Sentenza n. 11504 del 10/05/2017).
Quali sono i principali indici che possono essere utilizzati per accertare la sussistenza o no dell’indipendenza economica dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio?
Gli indici sono:
1) Il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) Il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
3) Le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;
4) La stabile disponibilità di una casa di abitazione.
L’Avv. Daniele Aliprandi, con studio a Ferrara, è un avvocato matrimonialista e divorzista in quanto si occupa di tutte le questioni inerenti al diritto di famiglia (separazioni, divorzi, affidamento dei figli ecc.).