Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO)

Che cosa è il Daspo?
Il Daspo (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) è una particolare misura di prevenzione introdotta nel nostro ordinamento con la legge 13 dicembre 1989 n. 401 al fine di contrastare il fenomeno della violenza negli stadi.

Chi può essere soggetto al Daspo?
1) Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel
corso degli ultimi cinque anni per uno fra una serie di determinati reati:
a) Reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (porto d’armi od oggetti atti ad offendere);
b) Reati di cui all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (uso di caschi protettivi od altro mezzo idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona);
c) Reati di cui all’art. 2, comma 2, del dl 26/4/1993, n. 122 convertito, con modificazioni, nella l. 25/6/1993, n. 205 (esposizione o introduzione di simboli o emblemi discriminatori o razzisti);
d) Reati di cui all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (lancio di oggetti idonei a recare offesa alla persona, indebito superamento di recinzioni o separazioni dell’impianto sportivo, invasione di terreno di gioco e possesso di artifizi pirotecnici);
e) Per il reato di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (introduzione o esposizione all’interno degli impianti sportivi di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce);
f) Per uno dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale (reati di istigazione a delinquere (ex art. 414 c.p.), istigazione a disobbedire alle leggi (ex art. 415 c.p.), associazione per delinquere (ex art. 416 c.p.), devastazione e saccheggio (ex art. 419 c.p.), attentato ad impianti di pubblica utilità (ex art. 420 c.p.), pubblica intimidazione (ex art. 421 c.p.), strage (ex art. 422 c.p.), attentati alla sicurezza dei trasporti (ex art. 432 c.p.) e alla sicurezza degli impianti (ex art. 433 c.p.), altri disastri dolosi (ex art. 434 c.p.), fabbricazione o detenzione di materiale esplodente (ex art. 435 c.p.));
g) Per i delitti di cui all’articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale (delitti di rapina, estorsione e di droga);

2) Nei confronti delle persone che risultano aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;

3) Nei confronti delle persone che, sulla base di elementi di fatto, risultano aver tenuto, anche all’estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l’ordine pubblico in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

Da chi viene emesso?
Il Daspo viene emesso dal Questore o dall‘Autorità Giudiziaria con la sentenza di condanna per i reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, come sopra specificati. La durata può variare da uno a cinque anni nel primo caso o da due a otto anni nel secondo caso.

Quale è il Questore territorialmente competente all’emissione del provvedimento?
Il Questore competente è quello del luogo dove si sono verificati gli episodi violenti a prescindere dalla residenza del soggetto sottoposto alla misura.
Il Daspo per fatti commessi all’estero, accertati dall’Autorità straniera competente, è adottato dal Questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura;.

Che cosa può disporre il Questore?
1) Il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamedante indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

2) Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal punto 1), il Questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell’invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al punto 1). Tale prescrizione è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al punto 1). La suddetta prescrizione ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura.

Il divieto di cui al punto 1) e l’ulteriore prescrizione di cui al punto 2) non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In caso di condotta di gruppo, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona che ha già avuto un Daspo è sempre disposta la prescrizione di cui al punto 2) e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La prescrizione di cui al punto 2) è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al punto 1).
Nel caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente, la durata dello stesso può essere aumentata fino a otto anni.

Quali attività svolge il pubblico ministero nel caso in cui il Daspo sia accompagnato da un obbligo di firma?
Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui sopra, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

Che cosa deve contenere la notifica del provvedimento che deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari?
La notifica deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

Quale è il Giudice per le indagini preliminari competente?
Il GIP competente è quello del luogo dove ha sede l’ufficio del Questore che ha emesso il provvedimento e può modificare le prescrizioni inerenti all’obbligo di firma.

Che cosa si può fare contro l’ordinanza di convalida?
Contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.

E per le manifestazioni che si svolgono all’estero?
Il Daspo può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.

E riguardo ai minori?
Il Daspo può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori dei diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. In questo caso il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

Con quale tipo di procedimento viene emesso il Daspo?
Tramite un procedimento amministrativo che prevede l’avviso dell’avvio del procedimento al fine di garantire all’interessato la possibilità di presentare al Questore, nei successivi 15 giorni, memorie difensive, prima dell’emissione del provvedimento.

Cosa accade nel caso in cui il Daspo venga emesso in via d’urgenza?
Il provvedimento di diffida viene emesso immediatamente dal questore senza la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo.

Che cosa bisogna fare per evitare che, in caso di secondo Daspo, lo stesso vada da 5 a 8 anni con obbligo di firma?
Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del Daspo, l’interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall’applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al Questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l’interessato sia stato destinatario di più divieti, al Questore che ha disposto l’ultimo di tali divieti ed è concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.

L’Avv. Daniele Aliprandi, con studio a Ferrara, fornisce consulenza e assistenza legale in materia di Daspo e procedimenti penali connessi

Continuando ad utilizzare il sito , l'utente accetta l'uso di cookie. Altre Informazioni

Cosa sono i Cookies I cookies sono una sorta di "promemoria", brevi "righe di testo" contenenti informazioni che possono essere salvate sul computer di un utente quando il browser (es. Chrome o InternetExplorer) richiama un determinato sito web. Grazie ai cookies il server invia informazioni che verranno rilette e aggiornate ogni volta che l'utente tornerà su quel sito. In questo modo il sito web potrà adattarsi automaticamente all'utente migliorandone l'esperienza di navigazione. A cosa servono i Cookies I cookies sono principalmente utilizzati per: Migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente all'interno del sito. Fornire al gestore del sito informazioni in forma anonima sulla navigazione degli utenti anche per ottenere dati statistici sull'uso del sito e migliorare la navigazione. I cookies possono anche veicolare messaggi pubblicitari. I cookies tecnici e di navigazione/sessione Per l'installazione dei cookies tecnici (di navigazione/sessione; di tipo "Analytics" e di funzionalità) non è richiesto il consenso dell'utente, ma solo l'obbligo di informativa. Questi cookies sono fondamentali per navigare all'interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio l'accesso alle aree riservate (Area Clienti). Senza questi cookies non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookies non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali. Rientrano in questa categoria i cookies impostati dalle piattaforme a supporto dell'infrastruttura di sicurezza della società. Come disabilitare questo tipo di cookie Disabilitabile da Impostazioni Browser* Avvertenze in caso di blocco Blocco di funzioni quali l'autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione delle frodi è fortemente sconsigliato il loro blocco. I cookies di profilazione Sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari mirati, in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Prevedono che l'utente esprima il suo consenso. L'utente può in qualunque momento negare il consenso e/o modificare le sue opzioni avvalendosi delle apposite sezioni di questa informativa estesa. I cookies Analytics Raccolgono e analizzano in forma anonima e/o aggregata le informazioni sull'uso del sito da parte dei visitatori (pagine visitate, etc) per fornire all'utente una migliore esperienza di navigazione. Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare in qualche modo l'utente. Rientrano in questa categoria i cookies impostati dalle seguenti soluzioni tecnologiche: > Adobe Site Catalyst > DoubleClick > Mediamind > Google Analytic Come disabilitare questo tipo di cookie Disabilitabile da Impostazioni Browser* Avvertenze in caso di blocco Esclusione dal computo statistico dei parametri di navigazione che permettono analisi volte all'ottimizzazione del sito I cookies di funzionalità Permettono al sito di "ricordare" le scelte effettuate dall'utente e personalizzare il sito migliorandone i contenuti. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookies sono in forma anonima. Rientrano in questa categoria i cookies impostati dalle sequenti soluzioni tecnologiche: Adobe Test & Target Come disabilitare questo tipo di cookie Disabilitabile da Impostazioni Browser* Avvertenze in caso di blocco Blocco di funzionalità di testing e di conseguenza visualizzazione del sito non ottimizzata. Cookies di Terze parti Questo sito utilizza cookies di terze parti accuratamente selezionate e controllate che potrebbero installare cookie sul terminale dell'utente tramite questo sito web (c.d. "Terze parti"). Tra queste figurano, ad esempio, agenzie pubblicitarie, ad server, fornitori di tecnologia, provider di contenuti sponsorizzati e società di ricerca esterne. Le Terze parti sono direttamente responsabili, in qualità di Titolari del trattamento, dei cookies da loro installati per il tramite di questo sito, così come dei trattamenti che ne fanno. Pertanto, di seguito ti proponiamo i link alle Terze parti affinchè tu possa prendere atto della loro informativa privacy ed effettuare le tue scelte nell'utilizzo dei cookies: Google Ireland Facebook Twitter Instagram Pinterest FACILITY: Puoi avere un elenco di alcuni provider che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale andando al link http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte. Potrai avere maggiori informazioni su ognuno di essi e bloccare/attivare ogni singolo operatore. Come disabilitare i cookies tramite il tuo browser Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookies sono abilitati. Puoi comunque decidere di non consentire l'impostazione dei cookies sul tuo computer; per farlo accedi alle "Preferenze" del tuo browser. Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookies seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando: Chrome - Firefox - Internet Explorer - Opera - Safari Se disattivi i cookies, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito. Anche con tutti i cookies disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito.

Chiudi