Il conducente, a cui è stata sospesa la patente, può presentare una richiesta al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno.
In quali casi?
1) Per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
2) Per beneficiare delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Dove va presentata?
La richiesta deve essere presentata alla Prefettura del luogo di commessa violazione (la Prefettura a Ferrara è in Corso Ercole I d’Este, 16 – 16/A – 18 , Palazzo Giulio d’Este).
Quando?
Entro 5 giorni dal ritiro della patente
In quali casi non si può presentare la richiesta?
1) Nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente;
2) In presenza di violazioni che costituiscono reato ai sensi dell’art. 223 del C.d.S.
Che cosa comporta l’accoglimento della richiesta?
Qualora la richiesta sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Quante volte può essere concesso il permesso di guida in costanza di sospensione della patente?
Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.
L’Avvocato Daniele Aliprandi, con studio legale a Ferrara, offre assistenza e consulenza legale in caso di ritiro, revoca e sospensione della patente di guida (vedi anche Guida in stato di ebbrezza: che fare?).