In caso di rigetto di un ricorso in opposizione a sanzione amministrativa e di conferma del verbale opposto, nulla è dovuto alla Prefettura per le spese di lite qualora la Prefettura, pur costituendosi con un atto a firma di proprio funzionario, non dimostri le spese vive eventualmente sostenute e non produca la nota delle spese.
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte: “L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. Civ. Sezione II, sentenza n. 8413 pubblicata il 27.04.16)”.
L’avvocato Daniele Aliprandi assiste la propria clientela nei ricorsi contro le multe presso il Giudice di Pace o il Prefetto di Ferrara, Bologna e Rovigo.