Il reato di diffamazione è disciplinato dall’art. 595 del codice penale:
Chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra l’potesi del reato di diffamazione con l’aggravante del l’uso di un mezzo di pubblicità: le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, sono idonee a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando e aggravando in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa.
L’avvocato Daniele Aliprandi, fornisce consulenze in tema di diffamazione a mezzo web.