Secondo la giurisprudenza l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli perdura anche con il raggiungimento della maggiore età.
Ovviamente tale obbligo non si protrae all’infinito ma cessa nei seguenti casi:
1) Il figlio ha raggiunto raggiunto l’indipendenza economica;
2) Il mancato svolgimento di un’attività economica da parte del figlio dipende da un atteggiamento di inerzia di rifiuto ingiustificato a rendersi indipendente economicamente.
L’accertamento dell’ipotesi di cui al punto 2) avviene sulla base di numerosi criteri: le aspirazioni, il percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio e la situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e specializzazione.