Il caso in questione riguarda due viaggiatori che avevano acquistato un pacchetto turistico poi lo stato estero di destinazione ha vietato lo sbarco a causa dell’emergenza Coronavirus.
Che cosa afferma il codice civile?
L’art. 1463 c.c. dispone quanto segue: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
E il Cura Italia?
L’art. 88 bis della Legge 27/2020 (legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 c.d. CURA ITALIA) c. 1 afferma quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati….f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore o alla struttura ricettiva o all’organizzatore di pacchetti turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il contratto di pacchetto turistico…… Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti… c) dalla data prevista per la partenza, nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio e per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione”.
I viaggiatori hanno diritto a recedere dal contratto di pacchetto turistico ed ottenere dall’organizzatore un rimborso in denaro o un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al rimborso spettante. È l’organizzatore a poter scegliere tra rimborso in denaro o voucher.