La compagnia assicurativa non può definire il danno e neppure procedere con una proposta di risarcimento in assenza di perizia sul veicolo incidentato effettuata da un professionista incaricato dalla medesima.
Non consentire all’assicurazione di periziare il veicolo sinistrato, omettendo di riscontrare sia il perito incaricato dalla Compagnia che la Compagnia stessa, è un comportamento lesivo dei principi di correttezza e di buona fede. Di conseguenza, in tale ipotesi, qualsiasi richiesta di risarcimento danni in giudizio da parte del danneggiato è improponibile in quanto lesiva del diritto alla difesa della Compagnia.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte che con Sentenza 1° dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829 ha così stabilito: “In conclusione, si deve affermare il seguente principio di diritto: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private. Alla luce di tale principio, nella fattispecie in esame – avendo il giudice di merito accertato (con insindacabile giudizio in fatto) che il C., violando i doveri di correttezza e buona fede (l’art. 1175 c.c. è espressamente richiamato nella sentenza impugnata), si è sottratto all’ispezione della bicicletta, attività utile alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria – si deve rigettare il motivo e confermare la pronuncia di improponibilità della domanda“.
L‘Avv. Daniele Aliprandi svolge attività di assistenza e consulenza legale per sinistri stradali, affiancando i clienti in tutte le fasi necessarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti.