Nel caso in questione era stata messo all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale il seguente punto “Decreto rilancio, Ecobonus 110%, esame ed eventuale approvazione proposta di riqualificazione energetica dell’intero complesso”.
Nel corso dell’assemblea condominiale era presente un professionista di una nota ditta edile che esponeva gli interventi di riqualificazione energetica che si sarebbero potuti effettuare nel condominio.
A conclusione del discorso l’incaricato della ditta faceva pressioni sui partecipanti dicendo loro che se non approvavano subito gli interventi di riqualificazione energetica la suddetta ditta non avrebbe svolto i lavori.
Il professionista in questione faceva ulteriori pressioni sui condomini dicendo loro che la ditta dove lavorava stava esaurendo tutte le prenotazioni per i lavori di riqualificazione energetica, che tanti condomini si erano già messi avanti approvando in assemblea i medesimi lavori e che se si ritardava non si sarebbe potuto più avvalersi dei vantaggi dell’ Ecobonus 110%.
In conclusione i condomini, per paura di perdere la possibilità di avvalersi di una situazione vantaggiosa, approvavano i lavori con le seguenti modalità riportate nel verbale dell’assemblea: “all’unanimità si delibera e si autorizza l’amministratore……..a firmare tutti gli atti e contratti necessari ciò al fine di eseguire i lavori di miglioramento energetico per poter ottenere l’ecobonus con la detrazione fiscale del 110% con cessione del credito o sconto in fattura nominandolo Responsabile dei Lavori. L’amministratore contestualmente accetta tale nomina. All’unanimità l’assemblea delibera che l’amministratore è autorizzato a firmare il contratto di appalto dei lavori con la ditta…….”.
I condomini, nel caso questione, con pressioni, sono stati indotti ad autorizzare l’amministratore a firmare i contratti senza che gli stessi ne abbiano avuto prima una copia del testo. Di conseguenza i condomini, in questo modo, sono stati impossibilitati ad analizzare il contenuto dei contratti prima di votare per la loro approvazione.
Viceversa, in maniera corretta e trasparente, si sarebbe potuto seguire il seguente iter di approvazione dei lavori:
- Una prima assemblea informativa,;
- L’invio a tutti i condomini di tutti i documenti per gli incarichi conclusivi;
- Una seconda assemblea condominiale per le delibere inerenti all’approvazione dei lavori, del contratto di cessione, del contratto di appalto e degli incarichi professionali.
Pochi giorni dopo l’assemblea la predetta ditta edile, tramite l’amministratore condominiale, ha inviato a tutti i condomini il modulo raccolta dati e consenso per la fornitura e l’installazione di infissi e caldaie per il miglioramento energetico all’interno dei singoli appartamenti. Tale modulo veniva accompagnato da una lettera che recava la seguente avvertenza: “Si allega alla presente il modulo di comunicazione dati, da compilare, e restituire all’amministratore entro tre giorni dal ricevimento. Nel caso i dati non ci pervengano entro tale data o siano incompleti non sarà possibile fare i lavori di cui all’oggetto“.
Anche in quest’ultimo caso i condomini hanno subito pressioni da parte della ditta, con addirittura la minaccia di non effettuare i lavori, per indurli a dare, entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’autorizzazione allo svolgimento nelle singole abitazioni degli interventi cosiddetti “trainati” per la sostituzione di infissi e caldaie in assenza però di un contratto stipulato tra il singolo condomino e la ditta.
L’avv. Daniele Aliprandi offre consulenza e assistenza legale in diritto condominiale.