In quali ambiti è possibile chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento?
- I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo (art. 337 quinquies c.c.);
- Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione (art. 710 c.p.c. c. 1);
- Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 (art. 9 c. 1 l. n.898/1970).
Quali sono i presupposti?
Una variazione riguardante le condizioni patrimoniali ed economiche di chi presenta la domanda e/o del beneficiario dell’assegno di mantenimento.
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DANIELE ALIPRANDI, AVVOCATO A FERRARA ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA, MATRIMONIALISTA E DIVORZISTA