Con le riforma del condominio nel 2012 è stato inserito nel codice civile l’art. 1117 bis che stabilisce che le disposizioni riguardanti il condominio degli edifici si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni (art. 1117 c.c.).
Sulla base di quanto detto la nozione di condominio è configurabile non solo nell’ipotesi di fabbricati che si estendono in senso verticale ma anche nel caso di costruzioni adiacenti orizzontalmente.
Le cosiddette villette a schiera costituiscono un condominio orizzontale in tutti i casi in cui sussistono spazi o beni comuni, individuati come tali nel rogito, quali ad esempio giardini e parcheggi.
Se le pareti da tinteggiare sono parti comuni, la decisione spetta all’assemblea condominiale.
In ogni caso, sia per le parti comuni che per quelle private, deve essere rispettato il decoro architettonico del condominio che attiene alle competenze assembleari (art.li 1102, 1120 e 1122 c.c.).
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