Nel caso in questione il Tribunale di Ferrara ha respinto il ricorso di revisione dell’assegno di mantenimento da parte di un padre nei confronti del figlio.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte dal ricorrente risulta provato che il reddito da lavoro dipendente dell’anno 2018 è inferiore a quello dell’anno precedente.
E’ noto però che la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato non giustifica di per sé la revisione della misura dell’assegno, dovendosi comunque operare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti (cfr Cass. 2006/5378).
Il ricorrente ha omesso di fornire elementi essenziali per una completa valutazione della sua attuale situazione economica.
Il mod. 730//20, relativo al reddito dell’anno 2019, non riporta il reddito da lavoro dipendente, pur essendo riconosciuta la prosecuzione dell’attività lavorativa.
La capacità economica della resistente è senz’altro superiore ma non è stato nemmeno ipotizzato che sia migliorata.
La richiesta di decurtazione del contributo da parte ricorrente è stata respinta da parte del Tribunale di Ferrara non essendo stato possibile comparare la situazione economica delle parti.
L’Avvocato Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara, matrimonialista e divorzista, è esperto nel diritto di famiglia. Fornisce consulenza e assistenza legale per qualsiasi controversia riguardante gli assegni di mantenimento.