Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitale la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri (art. 156 c. 1 c.c.).
Quale è la condizione essenziale?
Condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché che sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. 28-4-95, n. 4720, rv. 492048).
Che cosa si può fare in caso di inadempimento del coniuge obbligato?
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto (art. 156 c. 6) c.c..
In concreto l’avvocato, definito comunemente matrimonialista o divorzista, per conto del proprio assistito, dovrà redigere un apposito ricorso, che dovrà depositare alla cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale, nel quale chiederà al Presidente del Tribunale il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
Lo Studio Legale Avv. Daniele Aliprandi, con sede a Ferrara, è impegnato nelle risoluzione delle problematiche in materia di diritto di famiglia (separazione, divorzio, convivenza, alimenti, mantenimento e assistenza ai padri separati).