Che cosa afferma l’art. 154 c. 1 del Codice della Strada?
L’art. 154 c. 1 del Codice della Strada enuncia quanto segue: “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
……………Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173“.
L’art. 154 c. 1 C.d.S. si collega ad altre norme del C.d.S.?
La previsione dell’art. 154, comma 1 C.d.S., mutua la propria esistenza dal principio generale delle norme di comportamento (art. 140 del C.d.S.) di seguito riportato:
“1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono“.
In concreto cosa significa?
L’obbligo di prudenza generico sussiste sin dall’istante iniziale dell’immissione nel flusso della circolazione di una certa strada e si protrae, ovviamente , anche nella fase immediatamente successiva all’abbandono della posizione di sosta di un veicolo presso il margine destro della carreggiata.
Ogni manovra che causi una turbativa della circolazione, comportando un’alterazione improvvisa del traffico, deve essere eseguita senza creare situazioni di pericolo o di intralcio (cfr. ex multis Cass. Pen. sez- IV, 30 aprile 1981, n. 4055).
Che cosa prescrive l’art. 154 C.d.S.?
L’art. 154 C.d.S. prescrive particolari cautele da adottare al momento di porre in essere una delle manovre indicate nella norma stessa, tra le quali anche quella di semplice spostamento sulla carreggiata per immettersi nel flusso della circolazione.
Ogni conducente, infatti, deve presegnalare con sufficiente anticipo l’intenzione di compiere una delle suddette manovre, e deve continuare con la segnalazione per tutto il tempo della manovra; deve poi iniziarla e portarla a termine solo dopo essersi accertato di non costituire pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della loro posizione, distanza e direzione. Tale obbligo impone poi all’utente di desistere dalla manovra, se questa crea situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione.
Cosa succede in caso di sinistro?
Il verificarsi di un sinistro pone in capo di colui che abbia violato l’art. 154 C.d.S. una presunzione di responsabilità nella causazione dello stesso e per liberarsi sia di tale onere sia di quello relativo alla violazione amministrativa, deve dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo per causa di forza maggiore o caso fortuito.
L’Avv. Daniele Aliprandi, con Studio a Ferrara, si occupa di risarcimento danni in caso di sinistro stradale e di ricorsi contro le sanzioni amministrative