Nel caso in questione i componenti di un gruppo no vax sono stati offesi con la frase, pubblicata su una bacheca Facebook, “siete peggio dei cani“.
Si tratta di diffamazione?
Si, la Corte di Cassazione si è pronunciata, in un caso analogo, nel seguente modo: il termine “animali”, utilizzato nel rivolgersi alle persone offese si presenta offensivo dell’onore e decoro dei destinatari, con esso volendosi attribuire alle persone offese mancanza di senso civico e di educazione, caratteristica questa, secondo la comune sensibilità, lesiva dell’altrui reputazione (Cass. pen., sez. V, 13/05/2016, n. 32789, in CED Cass. Pen., 2016).
Quali sono le conseguenze?
L’art. 595 c.p. Diffamazione enuncia quanto segue:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”;
In caso di diffusione del messaggio diffamatorio su bacheca Facebook?
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa”, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza anche dell’aggravante di cui all’art. 13 della legge n. 47 del 1948) (Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 4873 del 1 febbraio 2017);
L’Avv. Daniele Aliprandi a Ferrara ha maturato una consolidata esperienza in materia di diffamazione nel web