Nel gennaio 2022 si riuniva l’Assemblea straordinaria di un Condominio in provincia di Ferrara per deliberare in merito all’esecuzione degli interventi straordinari di isolamento termico “coibentazione a cappotto”, necessari per l’efficientamento energetico dell’edificio, con incremento di due classi energetiche e rientrante tra gli interventi previsti al comma 1, lettera a) dell’art. 119 D.L. 34/2020 e idonei all’ottenimento dell’agevolazione fiscale cd. Superbonus 110% prevista dallo stesso Decreto Legge 34/2020 (c. d. Decreto Rilancio).
L’Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei condomini, deliberava l’esecuzione degli Interventi Superbonus e Sismabonus, così come descritti nello Studio di Fattibilità e nel Capitolato Tecnico inviato dallo Studio tecnico di riferimento.
L’Amministratore procedeva poi ad illustrare la bozza di contratto da stipulare con la ditta appaltatrice e l’Assemblea autorizzava l’amministratore a sottoscrivere il suddetto contratto con l’impresa appaltatrice e le lettere di incarico dei professionisti.
Una volta sottoscritto il contratto di appalto all’inizio del mese di maggio 2022 non veniva data copia dello stesso da parte dell’Amministratore ai condomini che quindi erano all’oscuro delle clausole ivi contenute.
E’ ovvio che l’Amministratore aveva un grande interesse che i lavori legati al Superbonus 110% e al Sismabonus venissero effettuati dato che il medesimo si era fatto nominare Responsabile di lavori con un compenso pari ad Euro 5.694,45 oltre iva e inps.
Dopo un mese e mezzo, grazie alle pressioni e all’insistenza di un condomino, l’Amministratore inviava ai Condomini, tramite e-mail, una copia del contratto nel quale si legge la seguente clausola “Le parti si danno reciprocamente atto che saranno a carico del committente i costi delle lavorazioni già eseguite in caso di impossibilitata cessione dei credito dovuta a causa non imputabile all’appaltatore“.
Nello stesso periodo veniva data notizia dai principali mezzi di comunicazione dell‘esaurimento delle risorse stanziate da governo per il Superbonus 110% e del blocco della cessione del credito da parte di molti istituti bancari.
I Condomini, essendo informati riguardi ai suddetti fatti di cronaca e avendo timore di dover pagare i lavori di tasca propria a causa della sopra citata clausola contrattuale, hanno chiesto la convocazione dell’Assemblea Straordinaria, nella quale hanno poi deliberato il recesso dal contratto d’appalto.
In conclusione i lavori legati al Superbonus 110% e al Sismabonus non verranno eseguiti e i Condomini dovranno corrispondere alla ditta appaltatrice solamente i costi per la perizia di fattibilità.
Per potersi tutelare è importante che i condomini pretendano dall’Amministratore di avere copia del testo integrale del futuro contratto di appalto (non accontentandosi di bozze approssimative o di vaghe spiegazioni) e di esaminare attentamente le clausole ivi contenute (facendosi eventualmente consigliare da un professionista), prima di autorizzare l’Amministratore a sottoscriverlo.