L’art. 1129 c. 10 stabilisce quanto segue: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore“.
L’art. 1129 c.c., comma 10 prevede che l’incarico dell’amministratore, di durata annuale, “si intende rinnovato per eguale durata“. La lettera della disposizione depone nel senso di un rinnovo automatico, fondato sulla presunzione (semplice) di assenso al rinnovo da parte dell’assemblea; tale presunzione può essere vinta da una contraria manifestazione di volontà contraria dei condomini, diretta a revocare l’incarico o a prevedere espressamente nel regolamento condominiale la non rinnovabilità dello stesso. Un’interpretazione della norma nel senso inverso – cioè nel senso di escludere di regola il rinnovo, salvo che l’assemblea si determini espressamente nel senso di disporlo – risulta in contrasto con il tenore della disposizione.
Tale meccanismo tende ad evitare vuoti nella gestione che si protrae senza soluzione di continuità fino ad intervento dell’assemblea, senza che, dunque, vi sia necessità (come nella previgente disciplina) di
un’ulteriore nomina annuale con la maggioranza di cui all’art. 1136 II co. c.c.
La suddetta interpretazione è stata confermata dalla Suprema Corte che ha specificato quanto segue: “La nomina dell’amministratore del condominio è soggetta all’applicazione dell’art. 1392 c.c., sicché, salvo siano prescritte forme particolari e solenni per il contratto che il rappresentante deve concludere, la procura di conferimento del potere di rappresentanza può essere verbale o tacita, e può risultare, indipendentemente dalla formale investitura assembleare e dall’annotazione nello speciale registro di cui all’art. 1129 c.c., dal comportamento concludente dei condomini, che abbiano considerato l’amministratore tale a tutti gli effetti, rivolgendosi a lui abitualmente in detta veste, senza metterne in discussione i poteri di gestione e di rappresentanza del condominio. (Fattispecie relativa a nomina anteriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2012) (Cassazione civile sez. II – 04/02/2016, n. 2242)“.
L’Avv. Daniele Aliprandi, con Studio Legale a Ferrara, ha maturato negli anni una competenza specifica in materia di diritto condominiale e di impugnazione delle delibere assembleari.