Che cosa è l’atto di precetto?
Il precetto è l’atto mediante il quale il creditore intima il debitore ad adempiere spontaneamente al comando giuridico contenuto nel titolo esecutivo, avvertendolo che, in difetto, procederà, entro il termine indicato, ad esecuzione forzata.
A cosa si riferisce l’intimazione ad adempiere?
L’intimazione ad adempiere si riferisce ad un debito già scaduto o comunque esigibile alla data di notificazione del precetto.
Quale è il termine indicato nel precetto?
Il termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta, che non può essere inferiore a dieci giorni.
Quali altre conseguenze comporta la notifica dell’atto di precetto?
La notifica dell’atto di precetto comporta l’interruzione solo istantanea del termine di prescrizione.
Quali sono i titoli che devono essere trascritti nell’atto di precetto?
- I titoli di credito quando sono posti a fondamento dell’esecuzione devono essere integralmente trascritti nell’atto di precetto;
- Le scritture private autenticate limitatamente alle obbligazioni di denaro in esse contenute.
A chi deve essere notificato l’atto di precetto?
L’atto di precetto deve essere notificato alla parte personalmente.
Quando diviene inefficace l’atto di precetto?
Il precetto diviene inefficace qualora, entro novanta giorni dalla notifica dello stesso al debitore, il creditore non dia inizio all’esecuzione forzata.
Il termine può essere sospeso?
Se contro il precetto è proposta opposizione, sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, il termine si sospende e riprende dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, o, in caso di opposizione all’esecuzione, dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l’opposizione.
Quale è il termine minimo dalla notifica dell’atto di precetto entro il quale il creditore può dare inizio all’esecuzione forzata?
Il termine minimo dalla notifica dell’atto di precetto, entro il quale il creditore può dare inizio all’esecuzione forzata, è pari a dieci giorni.
Quali sono le novità in tema di atto di precetto?
L’atto di precetto deve essere corredato, in forza dell’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83/2015, conv., in l. n. 132/2015, anche dell’avvertimento al debitore circa la facoltà di rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista di nomina giudiziale per risolvere la crisi proponendo un accordo o un piano del consumatore a norma della l. n. 3/2012.
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