Che cosa è il titolo esecutivo?
Il titolo esecutivo è il necessario presupposto per conseguire dal debitore l’esatto adempimento della sua obbligazione. In altre parole è condizione necessaria e sufficiente per dare corso all’esecuzione e deve persistere sino alla conclusione della stessa, almeno in capo ad uno dei creditori.
Quali caratteristiche deve avere?
Il titolo esecutivo deve essere relativo a ad un diritto certo (cioè incontroverso nella sua esistenza), liquido (ossia di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistano ostacoli, come la condizione o il termine, alla sua riscossione).
Quali sono i titoli esecutivi?
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
Esistono altre tipologie di titoli esecutivi introdotti negli ultimi anni?
1) In tema di mediazione obbligatoria in materia civile e commerciale, ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo in determinati ambiti e qualora siano rispettate alcune condizioni;
2) In materia di negoziazione assistita l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo in determinati ambiti e qualora siano rispettate alcune condizioni.
Quale requisito devono avere le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale per valere come titolo per l’esecuzione forzata?
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
Chi sono i destinatari della spedizione del titolo in forma esecutiva?
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l’obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
In che cosa consiste?
La spedizione in forma esecutiva consiste nell’intestazione « Repubblica italiana – In nome della legge » e nell’apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull’originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti ».
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