Quando può essere sanata la morosità del conduttore (affittuario)?
La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri accessori può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.
Che cosa è il “termine di grazia”?
Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.
In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Quante volte può essere sanata la morosità?
La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di grazia e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà.
Che cosa comporta il pagamento di cui sopra?
Il pagamento esclude la risoluzione del contratto.
L’Avvocato Daniele Aliprandi, con studio a Ferrara, assiste i proprietari di beni immobili concessi in locazione a conduttori, siano essi privati o imprese commerciali: procedure di sfratto per morosità, sfratto per finita locazione, lettere di sollecito di pagamento dei canoni scaduti, richieste di sloggio, esecuzioni forzate ecc. avanti al Tribunale di Ferrara, al Tribunale di Bologna e al Tribunale di Rovigo.