Quali sono gli obblighi dell’affittuario?
L’art. 1575 c.c. afferma che il locatore deve:
1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
2) mantenerla in istato da servire all’uso convenuto;
3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione
Chi deve eseguire le riparazioni?
L’art. 1576 c.c. statuisce che il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Quali sono le riparazioni di piccola manutenzione?
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito (art. 1609 c. 1 c.c.).
Che cosa accade in caso di necessità di riparazioni?
L’art. 1577 c.c. dispone quanto segue: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore”.
Che cosa succede nel caso in cui l’affittuario non provveda ad eseguire le riparazioni urgenti ?
Riguardo alle riparazioni urgenti la Corte di Cassazione afferma che il conduttore ha diritto al risarcimento del danno in caso di mancata riparazione della cosa locata, stante l’obbligo del locatore di provvedere alle riparazioni eccedenti la normale manutenzione. Quando, poi, dette riparazioni hanno il carattere dell’urgenza, lo stesso conduttore, una volta avvisato il locatore e nell’inerzia di questi, ha facoltà di provvedere direttamente ai lavori, non essendo richiesta per tale tipo di intervento la preventiva autorizzazione, e non risultando neppure di ostacolo l’eventuale divieto del locatore (Cass. civ., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16136).
L’Avvocato Daniele Aliprandi, con studio a Ferrara, fornisce consulenze in materia di affitti e locazioni.