Quando viene stabilito l’assegno di mantenimento?
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato (art. 156 c.c. c. 1 e 2).
Quali sono i criteri utilizzati dal giudice per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento?
1) I redditi delle parti;
2) Altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l’accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 12-1-2017, n. 605, rv. 643254).
Il Giudice si basa per le proprie valutazioni sul reddito lordo o sul reddito netto?
In tema di separazione fra i coniugi, la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed adesso rapporta ogni possibilità di spesa ( Cass. 23-4-2010, n. 9719, rv. 612829).
L’avvocato Daniele Aliprandi, esperto matrimonialista e divorzista, offre assistenza e consulenza ai propri clienti in materia di separazioni, divorzi e diritto di famiglia.