Che cosa è la mora del debitore?
La mora del debitore è il ritardo ingiustificato nell’adempimento della prestazione esigibile
Come è costituito in mora il debitore?
Si sensi dell’art. 1219 c.c. il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
Quando non è necessaria la costituzione in mora?
- quando il debito deriva da fatto illecito;
- quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
- quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.
Quali sono gli effetti della mora?
- Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta, che prima della mora grava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatasi dopo la mora, salvo che dimostri che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore;
- Il risarcimento del danno: in base ai principi generali, il debitore è responsabile del ritardo ed è tenuto a risarcire il danno che il creditore per esso abbia subito; per le obbligazioni pecuniarie. Per le obbligazioni pecuniarie sono previsti, comunque, i cosiddetti interessi moratori;
- L’interruzione della prescrizione del diritto di credito
L’Avvocato Daniele Aliprandi è specializzato in recupero crediti e insoluti per la tutela di aziende e privati. Opera a Ferrara, Bologna e Rovigo.