Come inizia la procedura di separazione consensuale?
Nel caso di separazione consensuale il presidente del tribunale, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e curare di conciliarli (art. 711 c.1. c.p.c.).
Come avviene il tentativo di conciliazione?
All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione (art. 708 c. 1 e 2 c.p.c.).
Cosa accade se la conciliazione non ha esito positivo?
Se la conciliazione non riesce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole (art. 711 c. 3. c.p.c.).
Quando acquista efficacia la separazione?
La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente (art. 711 c. 4. c.p.c.).
Cosa accade quando l’accordo dei coniugi è in contrasto con l’interesse dei figli?
Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione (art. 158 c. 2 c.c.).
Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili?
Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione.
Il tribunale, sentite le parti, provvede alla eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l’assunzione uno dei suoi componenti.
Ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il tribunale può adottare provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento (art. 710 c.p.c.).
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