Quali sono i doveri dei genitori nei confronti del figlio naturale?
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore (art. 316 c. 1 c.c.).
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi (art. 316 c. 4 c.c.).
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli (art. 316 bis c. 1).
Cosa succede in caso di disaccordo dei genitori?
Il genitore di un figlio nato fuori da matrimonio, minore di eta, o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, tramite il proprio legale, può rivolgersi al Tribunale perché stabilisca la misura dovuta dall’altro genitore per il mantenimento del figlio e, in caso di minorenni, regoli l’esercizio della responsabilità genitoriale.
E in caso di accordo?
Nel caso in cui i genitori, non uniti in matrimonio, cessino la loro convivenza, possono rivolgersi al Tribunale per regolare consensualmente i rapporti genitoriali.
In questo modo entrambi i genitori, di comune accordo, arrivano a definire l’affidamento dei figli minori, le modalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento.
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