Nel caso in questione il sottoscritto, avvalendosi della procedura di mediazione, aveva richiesto l’annullamento della delibera con la quale l’assemblea del condominio aveva deliberato l’appalto della riqualificazione energetica dell’intero complesso edilizio condominiale e i relativi incarichi professionali beneficiando delle agevolazioni previste dal Superbonus 110% e normate dal “Decreto Rilancio“. La richiesta di annullamento si basava su diversi vizi riscontrati sia di natura formale che di natura sostanziale.
In seguito veniva indetta un’assemblea straordinaria, con regolare avviso comunicato a tutti i condomini, per deliberare sul seguente ordine del giorno: determinazione in merito alla richiesta di mediazione promossa nei confronti del condominio relativamente alla richiesta di annullamento della delibera assembleare inerente all’approvazione dell’appalto e degli adempimenti e incarichi professionali relativi alla riqualificazione energetica con Superbonus 110%.
In quest’ultima assemblea i condomini approvavano alcune condizioni proposte dal sottoscritto in quanto idonee a tutelare gli interessi degli stessi e, contestualmente, lo scrivente si impegnava a rinunciare all’impugnazione.
Le condizioni proposte dal sottoscritto e approvate dai condomini sono le seguenti:
- L’ inserimento nel contratto di appalto della clausola di cessione pro soluto in favore del general contractor e di tutti i soggetti che comparteciperanno e che coadiuveranno detta impresa nel perfezionamento della pratica di Superbonus 110% comprensivo di sisma bonus ed eventuale bonus facciate 60% e bonus ristrutturazione 50%;
- L’inserimento nel contratto di appallo della clausola di salvaguardia in favore del condominio per effetto della quale, qualunque sia il prezzo incassato dal general contractor a seguito della cessione del credito in suo favore da parte dei singoli condomini, questo non potrà in alcun modo chiedere al condominio e ai condomini il pagamento di somme nel caso in cui il prezzo da lui incassato non sarà corrispondente alle aspettative economiche e imprenditoriali presenti all’atto della sottoscrizione del contratto;
- La modulistica inerente alla cessione del credito in favore del general contractor, che dovrà essere compilata da ogni singolo condomino, dovrà essere consegnata dai condomini solo dopo la stipula del contratto di appalto.
L’Avvocato Daniele Aliprandi, con Studio Legale a Ferrara, offre consulenze professionali nell’ambito del diritto condominiale.