L’affidamento mono-genitoriale è disciplinato art. 337 quater c.c., in base al quale il
genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora infatti il giudice ritenga che l’affidamento condiviso possa arrecare
pregiudizio all’interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il
minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Ai sensi dell’art. 337 ter, 4° comma, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ciascun genitore è tenuto altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie, che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture pubbliche; c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; b) trattamenti sanitari
specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse
scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici; b) rette asilo
nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto; c) libri di testo e materiale di corredo
scolastico di inizio anno; d) gite scolastiche senza pernottamento; e) trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse
scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari; b) rette asilo nido e scuola
materna privata e relativo trasporto; c) corsi di specializzazione; d) gite scolastiche con
pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede
universitaria;
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all’anno per ciascun figlio; l’eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente; b) tempo prolungato; c) mensa scolastica. 6) Spese extrascolastiche (da documentare e che
richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi; b) baby- sitter.
L’Avvocato Daniele Aliprandi, con Studio Legale a Ferrara, offre consulenze per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.