Domanda: Gentilissimo Avvocato, di recente (3 settembre) ho iniziato ad installare un kit di videosorveglianza (e ho esposto all’esterno della recinzione il cartello che ne segnala la presenza).Vengo al dunque: Inevitabilmente una telecamera riprende oltre alla mia recinzione, anche le case confinanti, che sono state costruite (successivamente alla mia) molto a ridosso del confine (appena entro le distanze di legge).
Da 2 registrazioni (che ho esaminato dopo aver trovato oggetti estranei in giardino) si vede chiaramente la vicina che dal proprio terrazzo del primo piano, che da sul nostro giardino, prende la mira e lancia:
– una volta una bottiglietta d’acqua da mezzo litro colpendo il cane alla schiena.
– un’altra volta (ieri pomeriggio) un contenitore di detersivo mezzo pieno che non colpisce il cane che nel frattempo si era rifugiato nel gazebo.
La domanda è la seguente: posso utilizzare queste registrazioni per presentare un esposto in questura o, non essendo la legge italiana fatta per tutelare le persone oneste, rischio di essere accusato di una qualche violazione della legge sulla privacy?
Risposta: “Egr. sig………, ho studiato il caso che mi ha prospettato e sono arrivato alla conclusione che qualora le immagini riprese con videosorveglianza attestino la commissione di illeciti penali, le stesse possono essere conservate e utilizzate in denunce/esposti . Non si applica in tali casi la Legge sulla privacy.
Nel provvedimento del Garante sulla Privacy del 2000 si legge: “...7. Occorre determinare con precisione il periodo di eventuale conservazione delle immagini, prima della loro cancellazione, e prevedere la loro conservazione solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.” e “9.I dati raccolti per determinati fini (ad esempio, ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio, pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo), salvo le esigenze di polizia o di giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.”
Nel provvedimento del Garante sulla Privacy del 2004 si legge:
“……Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un’attività investigativa in corso” e “6.2.1. Profili generali Un’idonea alternativa all’esplicito consenso va ravvisata nell’istituto del bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice). Il presente provvedimento dà attuazione a tale istituto, individuando i casi in cui la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.”
Anche la Corte di Cassazione in più sentenze ribadisce quanto detto sopra:
Non è inutilizzabile la prova costituita da filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate (nella specie all’interno di una chiesa), sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dalla disciplina in materia di tutela della riservatezza, e fissato in ventiquattro ore successive alla rilevazione dal provvedimento in materia di videosorveglianza adottato in data 8 aprile 2010 a norma dell’art. 11 d.lg. n. 196 del 2003.
Cassazione penale, sez. V, 28/05/2015, n. 33560
Le videoregistrazioni costituiscono una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell’art. 234 c.p.p.: è irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale (nella specie, relativa all’accusa di atti persecutori, e – in continuazione tra loro – tentata estorsione, molestie, danneggiamento e ingiurie, le videoregistrazioni i filmati erano tratti dall’impianto di videosorveglianza collocato all’esterno del negozio della vittima).
Cassazione penale, sez. II, 31/01/2013, n. 6812
Rimango a disposizione per quanto occorrer possa e, con l’occasione, la saluto cordialmente
Avv. Daniele Aliprandi”
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.