Rumori in condominio

Domanda: Ho problemi con il vicinato nel mio palazzo a Ferrara, in particolare con una vicina nello specifico, che fa rumore quasi tutti i giorni in orari non consentiti e anche per lungo tempo (nel mio condominio, per regola, non si potrebbero fare rumori forti dalle 22 alle 9 e dalle 14 alle 16). Tanto per farle un esempio, oggi questa signora ha sbattuto cose in maniera continuativa dalle 6 di mattina alle 8:15 e poi dalle 14 in poi…una situazione del genere anche di domenica è insostenibile, praticamente non ho mai modo di riposare, anche perché questa cosa va spesso avanti anche fino all’una di notte e, in sostanza, mi è impossibile dormire. Mi sono già rivolta all’amministratore che, più di parlare con chi è interessato, pare non possa fare nulla. Ho anche chiamato i carabinieri una notte e hanno detto che nemmeno loro possono fare nulla. So che per poter sporgere denuncia dovrebbe venire non so quale figura ad assicurarsi che questi rumori vengano, effettivamente, provocati, però non so chi verrebbe di notte o la mattina prestissimo per poter fare questa cosa, sinceramente. Insomma, non so più cosa io possa fare per poter avere la possibilità di dormire e, visto che lei è avvocato, mi chiedevo se saprebbe aiutarmi in qualche modo. Grazie ????

Risposta: l’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone” stabilisce quanto segue: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da 103 euro a 516 euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.”. Elemento essenziale della fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone è l’idoneità del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già l’effettivo disturbo alle stesse. Ad esempio è stata esclusa la rilevanza penale della condotta del genitore imputato in relazione a rumori provocati dai figli minori e idonei ad arrecare disturbo solo agli abitanti dell’appartamento sottostante. Sul punto la Suprema Corte statuisce quanto segue:  “Perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione, di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cassazione penale, sez. I, 14/10/2013, n. 45616)”. Infine è necessario precisare che l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica fonometrica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura acquisiti agli atti, quali le dichiarazioni di coloro che siano in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti che per le modalità di uso e di propagazione la fonte sonora emetta rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, riferita alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente, in contrasto con la tutela della tranquillità pubblica costituzionalmente protetta (Cassazione penale, sez. I, 18/01/2011, n. 20954).

N.B.: Il reato di cui all’art. 659 c.p. non può ritenersi abrogato per effetto della l. 28 aprile 2014, n. 67, posto che tale atto normativo ha conferito al Governo una delega, implicante la necessità del suo esercizio  per la depenalizzazione di tale fattispecie.  Il Governo però non ha inteso esercitare la delega a depenalizzare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.) che, pertanto, non è stato depenalizzato.

L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.

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