In caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente, l’attività di controllo svolta dagli uffici dell’Agenzia o dalla Guardia di Finanza si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (pvc) in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e i relativi addebiti.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione all’organo che ha redatto il rapporto.
L’Avv. Daniele Aliprandi del Foro di Ferrara è disponibile a fornire eventuali chiarimenti o altre informazioni su questo argomento.